La “funzione giurisdizionale” può essere intesa, in via generale, come attività volta all’attuazione e dichiarazione del diritto con riguardo a casi concreti e controversi da parte di soggetti istituzionali, i giudici, che godono di una peculiare posizione di indipendenza. Peraltro, occorre evidenziare come il tentativo di individuare una nozione unitaria ed univoca di “funzione giurisdizionale” non abbia portato a risultati del tutto soddisfacenti. In particolare, ferma restando la necessità di non discostarsi da quello che sembra essere il “nucleo imprescindibile” della nozione stessa, ossia la presenza di un giudice e l’attività di applicazione del diritto a casi concreti, mi pare che il concetto in questione possa essere parzialmente diversificato a seconda, per esempio, del “contesto geografico” al quale viene ricondotto. In questo senso, l’espressione “funzione giurisdizionale in ambito europeo” può fare riferimento all’insieme degli organi giurisdizionali che operano all’interno dell’ordinamento giuridico europeo e alle attività di applicazione del diritto sovranazionale che essi svolgono, chiamati ormai ad utilizzare svariati materiali normativi, dal momento che alle fonti dell’ordinamento nazionale si aggiungono quelle promananti dall’Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il lavoro ha l’obiettivo di analizzare le relazioni intercorrenti tra i giudici nazionali e le due Corti europee (la Corte di Giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo), quotidiani applicatori, gli uni, e principali interpreti, le altre, delle norme sovranazionali, per provare a capire se sia possibile identificare una “funzione giurisdizionale europea” emergente da queste interrelazioni, o comunque una sorta di “ordinamento giudiziario europeo” in cui tutti gli organi giurisdizionali, nazionali ed europei, concorrono ad assicurare una forma avanzata ed “integrata” di tutela dei diritti.

La funzione giurisdizionale in ambito europeo

TIRA, ELISA
2013-01-01

Abstract

La “funzione giurisdizionale” può essere intesa, in via generale, come attività volta all’attuazione e dichiarazione del diritto con riguardo a casi concreti e controversi da parte di soggetti istituzionali, i giudici, che godono di una peculiare posizione di indipendenza. Peraltro, occorre evidenziare come il tentativo di individuare una nozione unitaria ed univoca di “funzione giurisdizionale” non abbia portato a risultati del tutto soddisfacenti. In particolare, ferma restando la necessità di non discostarsi da quello che sembra essere il “nucleo imprescindibile” della nozione stessa, ossia la presenza di un giudice e l’attività di applicazione del diritto a casi concreti, mi pare che il concetto in questione possa essere parzialmente diversificato a seconda, per esempio, del “contesto geografico” al quale viene ricondotto. In questo senso, l’espressione “funzione giurisdizionale in ambito europeo” può fare riferimento all’insieme degli organi giurisdizionali che operano all’interno dell’ordinamento giuridico europeo e alle attività di applicazione del diritto sovranazionale che essi svolgono, chiamati ormai ad utilizzare svariati materiali normativi, dal momento che alle fonti dell’ordinamento nazionale si aggiungono quelle promananti dall’Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il lavoro ha l’obiettivo di analizzare le relazioni intercorrenti tra i giudici nazionali e le due Corti europee (la Corte di Giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo), quotidiani applicatori, gli uni, e principali interpreti, le altre, delle norme sovranazionali, per provare a capire se sia possibile identificare una “funzione giurisdizionale europea” emergente da queste interrelazioni, o comunque una sorta di “ordinamento giudiziario europeo” in cui tutti gli organi giurisdizionali, nazionali ed europei, concorrono ad assicurare una forma avanzata ed “integrata” di tutela dei diritti.
2013
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