Le recenti vicende di cronaca hanno attirato l’attenzione sul rischio che le previsioni in materia di general contractor per la realizzazione delle c.d. grandi opere siano sfruttate al fine di procurare ingenti guadagni illeciti a favore delle imprese appaltatrici. Il profilo maggiormente problematico della vicenda è rappresentato dal fatto che l’attuale Codice dei contratti pubblici, in deroga alla disciplina ordinaria, affida al general contractor sia la progettazione, sia la gestione della fase esecutiva dell’opera, inclusa la sua direzione, al fine di garantire alla Pubblica Amministrazione committente la realizzazione di opere strategiche “chiavi in mano”. Tale previsione è stata impropriamente utilizzata con riguardo al rapporto di “dipendenza” tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice che si viene a creare nel caso di ricorso a general contractor, a differenza di quanto accade usualmente in materia di appalti: la figura del direttore dei lavori, prevista per assolvere a un ruolo di coordinamento, guida e soprattutto controllo dell’impresa appaltatrice, trovandosi alle dipendenze del general contractor, anziché agire nell’interesse della Pubblica Amministrazione, ha favorito l’illecito arricchimento delle imprese esecutrici, facilitando l’accoglimento delle rispettive pretese in termini di minori controlli e accettazione di riserve e varianti, con il conseguente incremento dei costi delle opere e quindi dei guadagni. Alla luce di queste vicende il lavoro ripercorre i tratti salienti della figura del direttore dei lavori per verificare se e quali modifiche normative sarebbe opportuno introdurre nel nostro ordinamento per garantire la tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione delle opere.

La tutela dell’interesse pubblico negli appalti affidati a general contractor. La figura del direttore dei lavori tra norme derogatorie ed esigenze di riforma

SESSA, VALENTINA MARIA
2015-01-01

Abstract

Le recenti vicende di cronaca hanno attirato l’attenzione sul rischio che le previsioni in materia di general contractor per la realizzazione delle c.d. grandi opere siano sfruttate al fine di procurare ingenti guadagni illeciti a favore delle imprese appaltatrici. Il profilo maggiormente problematico della vicenda è rappresentato dal fatto che l’attuale Codice dei contratti pubblici, in deroga alla disciplina ordinaria, affida al general contractor sia la progettazione, sia la gestione della fase esecutiva dell’opera, inclusa la sua direzione, al fine di garantire alla Pubblica Amministrazione committente la realizzazione di opere strategiche “chiavi in mano”. Tale previsione è stata impropriamente utilizzata con riguardo al rapporto di “dipendenza” tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice che si viene a creare nel caso di ricorso a general contractor, a differenza di quanto accade usualmente in materia di appalti: la figura del direttore dei lavori, prevista per assolvere a un ruolo di coordinamento, guida e soprattutto controllo dell’impresa appaltatrice, trovandosi alle dipendenze del general contractor, anziché agire nell’interesse della Pubblica Amministrazione, ha favorito l’illecito arricchimento delle imprese esecutrici, facilitando l’accoglimento delle rispettive pretese in termini di minori controlli e accettazione di riserve e varianti, con il conseguente incremento dei costi delle opere e quindi dei guadagni. Alla luce di queste vicende il lavoro ripercorre i tratti salienti della figura del direttore dei lavori per verificare se e quali modifiche normative sarebbe opportuno introdurre nel nostro ordinamento per garantire la tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione delle opere.
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