Il presente lavoro di analisi permette di individuare un tendenziale denominatore comune tra le esperienze straniere prese in rassegna in materia di trasparenza ed informazione societaria: fatta eccezione per il caso del Regno unito, ove il concetto di «tutela esterna» risulta lievemente sfumato, negli altri ordinamenti si evince come il baricentro dell’offesa sia rappresentato dall’interesse alla trasparenza dell’informazione societaria: in particolar modo, si può osservare come l’image fidèle evocata dalla normativa francese si collochi sul medesimo piano dell’interesse sotteso alla riforma del legislatore italiano del 2015, e analogamente quello posto alla base del sistema tedesco in materia, raffor-zando in tal modo l’obiettivo prefigurato dalla comunicazione della com-missione del 13 aprile 2011, richiamata tra l’altro all’interno del ‘conside-rando’ n. 1 della summenzionata direttiva 2013/34/Ue. Si deve, quindi, proprio all’influenza del diritto europeo l’abbandono della tradizionale concezione della trasparenza e informazione societaria come bene indivi-duale a favore di una sua lettura moderna in chiave super-individuale, con conseguente espansione dei confini delle relative fattispecie incriminatrici.

Spunti di diritto comparato in margine al "nuovo" delitto di falso in bilancio

Giusti, Carloalberto
2017-01-01

Abstract

Il presente lavoro di analisi permette di individuare un tendenziale denominatore comune tra le esperienze straniere prese in rassegna in materia di trasparenza ed informazione societaria: fatta eccezione per il caso del Regno unito, ove il concetto di «tutela esterna» risulta lievemente sfumato, negli altri ordinamenti si evince come il baricentro dell’offesa sia rappresentato dall’interesse alla trasparenza dell’informazione societaria: in particolar modo, si può osservare come l’image fidèle evocata dalla normativa francese si collochi sul medesimo piano dell’interesse sotteso alla riforma del legislatore italiano del 2015, e analogamente quello posto alla base del sistema tedesco in materia, raffor-zando in tal modo l’obiettivo prefigurato dalla comunicazione della com-missione del 13 aprile 2011, richiamata tra l’altro all’interno del ‘conside-rando’ n. 1 della summenzionata direttiva 2013/34/Ue. Si deve, quindi, proprio all’influenza del diritto europeo l’abbandono della tradizionale concezione della trasparenza e informazione societaria come bene indivi-duale a favore di una sua lettura moderna in chiave super-individuale, con conseguente espansione dei confini delle relative fattispecie incriminatrici.
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