La presente trattazione analizza il quadro normativo risultante dal recepimento delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, concernenti i contratti di credito ai consumatori, con particolare riferimento alle conseguenze scaturenti dall’errata indicazione del TAEG da parte degli istituti di credito. Lo studio evidenzia che il legislatore italiano, con il D.Lgs. del 21 aprile 2016 n. 72 di recepimento della direttiva 2014/17/UE, non ha introdotto una specifica sanzione per l’errata indicazione del TAEG nei c.d. contratti di credito immobiliare ai consumatori, costringendo la giurisprudenza a ricavare in via interpretativa le conseguenze di tale condotta antigiuridica. Muovendo da una ricognizione delle pronunce della giurisprudenza di merito, l’autore esamina la conformità delle diverse tesi emerse con i criteri dettati dalla direttiva 2014/17/UE, che impone espressamente agli Stati Membri di predisporre un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo. Infine, tramite una comparazione ordinamentale italo-francese, la ricerca mette in luce che la struttura normativa delle tutele dei consumatori recepite a seguito delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (il cui ambito di applicazione è definito con un criterio c.d. oggettivo, basato sulla tipologia e le peculiarità delle operazioni creditizie), talvolta risulta difficile da coordinare con i principi generali progressivamente affermati con le altre direttive di protezione dei consumatori (il cui ambito di applicazione è, invece, delineato con un criterio c.d. soggettivo, attenuto al consumatore quale persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale e professionale).

L'errata indicazione del TAEG nei contratti di credito ai consumatori e le fonti del diritto comunitario

Giusti, Carloalberto
2019-01-01

Abstract

La presente trattazione analizza il quadro normativo risultante dal recepimento delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, concernenti i contratti di credito ai consumatori, con particolare riferimento alle conseguenze scaturenti dall’errata indicazione del TAEG da parte degli istituti di credito. Lo studio evidenzia che il legislatore italiano, con il D.Lgs. del 21 aprile 2016 n. 72 di recepimento della direttiva 2014/17/UE, non ha introdotto una specifica sanzione per l’errata indicazione del TAEG nei c.d. contratti di credito immobiliare ai consumatori, costringendo la giurisprudenza a ricavare in via interpretativa le conseguenze di tale condotta antigiuridica. Muovendo da una ricognizione delle pronunce della giurisprudenza di merito, l’autore esamina la conformità delle diverse tesi emerse con i criteri dettati dalla direttiva 2014/17/UE, che impone espressamente agli Stati Membri di predisporre un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo. Infine, tramite una comparazione ordinamentale italo-francese, la ricerca mette in luce che la struttura normativa delle tutele dei consumatori recepite a seguito delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (il cui ambito di applicazione è definito con un criterio c.d. oggettivo, basato sulla tipologia e le peculiarità delle operazioni creditizie), talvolta risulta difficile da coordinare con i principi generali progressivamente affermati con le altre direttive di protezione dei consumatori (il cui ambito di applicazione è, invece, delineato con un criterio c.d. soggettivo, attenuto al consumatore quale persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale e professionale).
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