La gestione del contenzioso tributario ha da sempre rappresentato per la Pubblica Amministrazione un’attività caratterizzata dalla necessità di contemperare una pluralità di esigenze talora tra loro contrapposte. Infatti da un lato vi è l’interesse primario di riscuotere forzatamente tributi erariali oggetto di evasione o elusione, dall’altro occorre instaurare un rapporto di tipo collaborativo con il contribuente nel tentativo di ridurre le lungaggini e soprattutto nella necessità di introitare le mancate entrate oggetto di accertamento. Per lunghi, forse troppi, anni il contenzioso tributario rappresentava l’unico passaggio obbligato nella gestione dell’aspetto patologico del rapporto fisco-contribuente; solo a partire dagli anni ’90, principalmente nella seconda metà, si è assistito a un radicale mutamento da parte dell’amministrazione finanziaria nella logica di individuare nel contribuente un soggetto con cui trovare, nel rispetto della normativa vigente, un accordo che rappresenti per la stessa amministrazione lo strumento più idoneo per introitare i tributi accertati in tempi rapidi nell’ottica di una certezza del diritto e con l’effetto non ultimo di ridurre la ormai ingestibile quantità di contenzioso vigente, con il conseguente risparmio economico con l’introduzione di istituti volti a valorizzare un approccio di reciproca collaborazione e cooperazione. Tali strumenti hanno trovato un ampio riscontro da parte dei contribuenti, affermandosi sempre più nel nostro ordinamento. La possibilità di concludere accordi transattivi con l’Amministrazione finanziaria, peraltro, si può conciliare con l’azione di contrasto all’evasione fiscale. Ciò per rendere meno distante la fase del controllo da quella della effettiva riscossione delle imposte evase, ma anche per essere maggiormente in linea con le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente e per assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale, da un lato e i diritti del contribuente dall’altro. Sempre nell’ottica di deflazionare il contenzioso, si prevede l’estensione della mediazione anche alle controversie relative ai tributi degli enti locali. La mediazione è espressione dell’esercizio di un potere di autotutela dello stesso ente impositore, che va stimolato ed incoraggiato; ciò allo scopo di indurre ogni Amministrazione a rivedere i suoi eventuali errori prima dell’intervento del giudice, incaricato ad esaminare la questione controversa.
Il processo tributario: effetti degli strumenti deflattivi del contenzioso
Marco Margarita
2015-01-01
Abstract
La gestione del contenzioso tributario ha da sempre rappresentato per la Pubblica Amministrazione un’attività caratterizzata dalla necessità di contemperare una pluralità di esigenze talora tra loro contrapposte. Infatti da un lato vi è l’interesse primario di riscuotere forzatamente tributi erariali oggetto di evasione o elusione, dall’altro occorre instaurare un rapporto di tipo collaborativo con il contribuente nel tentativo di ridurre le lungaggini e soprattutto nella necessità di introitare le mancate entrate oggetto di accertamento. Per lunghi, forse troppi, anni il contenzioso tributario rappresentava l’unico passaggio obbligato nella gestione dell’aspetto patologico del rapporto fisco-contribuente; solo a partire dagli anni ’90, principalmente nella seconda metà, si è assistito a un radicale mutamento da parte dell’amministrazione finanziaria nella logica di individuare nel contribuente un soggetto con cui trovare, nel rispetto della normativa vigente, un accordo che rappresenti per la stessa amministrazione lo strumento più idoneo per introitare i tributi accertati in tempi rapidi nell’ottica di una certezza del diritto e con l’effetto non ultimo di ridurre la ormai ingestibile quantità di contenzioso vigente, con il conseguente risparmio economico con l’introduzione di istituti volti a valorizzare un approccio di reciproca collaborazione e cooperazione. Tali strumenti hanno trovato un ampio riscontro da parte dei contribuenti, affermandosi sempre più nel nostro ordinamento. La possibilità di concludere accordi transattivi con l’Amministrazione finanziaria, peraltro, si può conciliare con l’azione di contrasto all’evasione fiscale. Ciò per rendere meno distante la fase del controllo da quella della effettiva riscossione delle imposte evase, ma anche per essere maggiormente in linea con le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente e per assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale, da un lato e i diritti del contribuente dall’altro. Sempre nell’ottica di deflazionare il contenzioso, si prevede l’estensione della mediazione anche alle controversie relative ai tributi degli enti locali. La mediazione è espressione dell’esercizio di un potere di autotutela dello stesso ente impositore, che va stimolato ed incoraggiato; ciò allo scopo di indurre ogni Amministrazione a rivedere i suoi eventuali errori prima dell’intervento del giudice, incaricato ad esaminare la questione controversa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.