Le definizioni del tema possono variare leggermente a seconda del testo esami-nato, essere più o meno articolate, ma la sostanza non cambia. Il punto di vista è sempre quello dell'interprete (il giudice che si trova ad avere due norme appli-cabili ma reciprocamente inconciliabili); il terreno di analisi è sempre lo scontro tra due norme, la soluzione è sempre un obiettivo da conseguire attraverso l'uso dei criteri di risoluzione delle antinomie, il tasto dolente è sempre l'ipotesi di un'antinomia irresolubile. E se provassimo a cambiare l'angolo prospettico? E se al centro dell'analisi mettessimo non le due (o più) norme ma da un lato l'ordinamento, e dall'altro, la fattispecie concreta posta all'attenzione dell'interprete? Il quadro cambierebbe radicalmente: la questione di fondo diverrebbe quella di indagare in che modo l'ordinamento risponde all'esigenza di disciplinare la singola fattispecie. Le conseguenze di questo cambio prospettico non sono minimali: l'interprete non assumerebbe il ruolo di "risolutore" (che utilizza come strumenti i "criteri di risoluzione delle antinomie") ma di un "ricercatore" (che utilizza i "criteri di individuazione della norma applicabile"); inoltre non si porrebbe il problema dell'antinomia insolubile. Questa linea di ricerca richiede non solo la dimostrazione dei propri assunti in sede di teoria, ma anche la verifica in ambito giurisprudenziale dell'uso concreto del termine "antinomia", giacché, spesso, l'uso atecnico (o comunque in senso lato) del lemma non contribuisce a una chiara percezione delle caratteristiche del fenomeno dell'antinomia.
L'antinomia... è negli occhi di chi guarda
RUSSO, ROBERTO
2012-01-01
Abstract
Le definizioni del tema possono variare leggermente a seconda del testo esami-nato, essere più o meno articolate, ma la sostanza non cambia. Il punto di vista è sempre quello dell'interprete (il giudice che si trova ad avere due norme appli-cabili ma reciprocamente inconciliabili); il terreno di analisi è sempre lo scontro tra due norme, la soluzione è sempre un obiettivo da conseguire attraverso l'uso dei criteri di risoluzione delle antinomie, il tasto dolente è sempre l'ipotesi di un'antinomia irresolubile. E se provassimo a cambiare l'angolo prospettico? E se al centro dell'analisi mettessimo non le due (o più) norme ma da un lato l'ordinamento, e dall'altro, la fattispecie concreta posta all'attenzione dell'interprete? Il quadro cambierebbe radicalmente: la questione di fondo diverrebbe quella di indagare in che modo l'ordinamento risponde all'esigenza di disciplinare la singola fattispecie. Le conseguenze di questo cambio prospettico non sono minimali: l'interprete non assumerebbe il ruolo di "risolutore" (che utilizza come strumenti i "criteri di risoluzione delle antinomie") ma di un "ricercatore" (che utilizza i "criteri di individuazione della norma applicabile"); inoltre non si porrebbe il problema dell'antinomia insolubile. Questa linea di ricerca richiede non solo la dimostrazione dei propri assunti in sede di teoria, ma anche la verifica in ambito giurisprudenziale dell'uso concreto del termine "antinomia", giacché, spesso, l'uso atecnico (o comunque in senso lato) del lemma non contribuisce a una chiara percezione delle caratteristiche del fenomeno dell'antinomia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.