La locazione ad uso abitativo è stata oggetto di ferventi dibattiti in dottrina e giurisprudenza con riferimento a due elementi previsti a pena di validità, come la forma e la registrazione del contratto. Le maggiori incertezze derivano dai numerosi interventi legislativi susseguitesi in materia, i quali sembrerebbero dimostrare che il legislatore abbia voluto erodere la configurazione “protettiva” tradizionalmente riconosciuta all’istituto, per lasciare spazio a previsioni dettate dalla necessità di controllare un settore ampiamente incline all’evasione fiscale. Lo studio è volto a dimostrare come lo squilibrio assiologico sussistente tra i contraenti e il coinvolgimento del diritto all’abitazione costituzionalmente garantito debbano indurre a confermare la natura protettiva della disciplina di settore, in particolare ravvisando nel requisito formale un elemento posto (anche) a tutela del conduttore. Lo studio è l’occasione per analizzare il c.d. principio di non interferenza tra norme tributarie e civilistiche, nonché per individuare nella sanabilità del vizio il correttivo alla sproporzione del rimedio invalidante.
Forma, registrazione e sanabilità del contratto di locazione ad uso abitativo
Barbaro S
2018-01-01
Abstract
La locazione ad uso abitativo è stata oggetto di ferventi dibattiti in dottrina e giurisprudenza con riferimento a due elementi previsti a pena di validità, come la forma e la registrazione del contratto. Le maggiori incertezze derivano dai numerosi interventi legislativi susseguitesi in materia, i quali sembrerebbero dimostrare che il legislatore abbia voluto erodere la configurazione “protettiva” tradizionalmente riconosciuta all’istituto, per lasciare spazio a previsioni dettate dalla necessità di controllare un settore ampiamente incline all’evasione fiscale. Lo studio è volto a dimostrare come lo squilibrio assiologico sussistente tra i contraenti e il coinvolgimento del diritto all’abitazione costituzionalmente garantito debbano indurre a confermare la natura protettiva della disciplina di settore, in particolare ravvisando nel requisito formale un elemento posto (anche) a tutela del conduttore. Lo studio è l’occasione per analizzare il c.d. principio di non interferenza tra norme tributarie e civilistiche, nonché per individuare nella sanabilità del vizio il correttivo alla sproporzione del rimedio invalidante.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


