Il presente contributo è dedicato a verificare la soluzione, accolta dal Tribunale di Milano (si tratta di una delle prime, fra le molte, pronunce della giurisprudenza al riguardo: l'ultima è quella della Cass., 11 luglio 2012, n. 14400) circa la responsabilità nei confronti degli azionisti della società "bersaglio", ascrivibile al soggetto sul quale incombe l'obbligo di lanciare un'opa dinanzi alla violazione di siffatto obbligo. L'A., pur condividendo la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale operata dal Tribunale, ritiene che il fondamento di una tale responsabilità debba essere ricercato altrove: nel ritenere che le norme che impongono l'obbligo di opa debbano essere intese come norme di protezione e nel ritenere che sul socio di maggioranza gravino, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede, ulteriori obblighi fiduciari e di collaborazione.
Responsabilità da mancato lancio di OPA obbligatoria
ABU AWWAD, AMAL
2006-01-01
Abstract
Il presente contributo è dedicato a verificare la soluzione, accolta dal Tribunale di Milano (si tratta di una delle prime, fra le molte, pronunce della giurisprudenza al riguardo: l'ultima è quella della Cass., 11 luglio 2012, n. 14400) circa la responsabilità nei confronti degli azionisti della società "bersaglio", ascrivibile al soggetto sul quale incombe l'obbligo di lanciare un'opa dinanzi alla violazione di siffatto obbligo. L'A., pur condividendo la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale operata dal Tribunale, ritiene che il fondamento di una tale responsabilità debba essere ricercato altrove: nel ritenere che le norme che impongono l'obbligo di opa debbano essere intese come norme di protezione e nel ritenere che sul socio di maggioranza gravino, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede, ulteriori obblighi fiduciari e di collaborazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.