Pur in presenza di una normativa nazionale e sovranazionale che impone l’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, gli artt. 336-bis e 337-octies c.c. rendono tale ascolto “eventuale”. Se ritenuto in “contrasto con l’interesse del minore” o “manifestamente superfluo” il giudice può non procedere all’ascolto. Il “contrasto con l’interesse” e il “manifestamente superfluo” risultano nozioni così ambigue, specie se rapportate alla nozione di best interests, da far ritenere non pienamente garantito il diritto d’ascolto del minore. Il decreto legislativo 154/13, che ha reso l’ascolto eventuale, non pare però coerente con la propria legge di delega la quale, sia nel testo che nei lavori preparatori, non prevede alcuna limitazione discrezionale al diritto del minore di essere ascoltato.
L’ascolto “eventuale” del minore
Roberto russo
2021-01-01
Abstract
Pur in presenza di una normativa nazionale e sovranazionale che impone l’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, gli artt. 336-bis e 337-octies c.c. rendono tale ascolto “eventuale”. Se ritenuto in “contrasto con l’interesse del minore” o “manifestamente superfluo” il giudice può non procedere all’ascolto. Il “contrasto con l’interesse” e il “manifestamente superfluo” risultano nozioni così ambigue, specie se rapportate alla nozione di best interests, da far ritenere non pienamente garantito il diritto d’ascolto del minore. Il decreto legislativo 154/13, che ha reso l’ascolto eventuale, non pare però coerente con la propria legge di delega la quale, sia nel testo che nei lavori preparatori, non prevede alcuna limitazione discrezionale al diritto del minore di essere ascoltato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.