Il d.leg. 149/22, nel modificare il comma 2 dell’art. 182 c.p.c., ha ampliato il perimetro delle regolarizzazioni che operano con efficacia retroattiva, ricomprendendovi anche l’ipotesi di mancanza della procura al difensore. Lo studio si propone di analizzare la compatibilità, a livello sistematico, della nuova previsione normativa con i casi di inesistenza, materiale e giuridica, della procura alle liti.

Le regolarizzazioni previste dall’art. 182 c.p.c. tra interventi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità e modifiche normative

Simona Caporusso
2024-01-01

Abstract

Il d.leg. 149/22, nel modificare il comma 2 dell’art. 182 c.p.c., ha ampliato il perimetro delle regolarizzazioni che operano con efficacia retroattiva, ricomprendendovi anche l’ipotesi di mancanza della procura al difensore. Lo studio si propone di analizzare la compatibilità, a livello sistematico, della nuova previsione normativa con i casi di inesistenza, materiale e giuridica, della procura alle liti.
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