Un padre di famiglia muore a seguito di un incidente ferroviario, lasciando una moglie (di anni 37), con un figlio di anni 4 ed un secondo ancora in gestazione. Nel procedimento penale originatosi a seguito dell’incidente mortale si accerta una responsabilità per omicidio colposo in capo a G., quale dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato. Si instaura così, in sede civile, la causa di risarcimento dei danni (patrimoniali e non), che giunge avanti alla Corte di Appello di Bologna, la quale ritiene liquidabile, oltre al danno patrimoniale, soltanto il danno morale soggettivo subito dai familiari (inteso come ingiusta sofferenza psichica e contingente conseguente ad un fatto reato), quantificandolo attraverso una automatica applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale del capoluogo emiliano.Nulla la Corte territoriale dice, invece, in riferimento al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale , quasi a voler significare che tale danno non sia riconducibile ad alcuna categoria di danni ingiusti alla persona, ammessa e riconosciuta dall’ordinamento. La freddezza del ragionamento ad escludendum elaborato dalla Corte di Appelo di Bologna - anche se parametrata al contesto storico-giuridico in cui é stata emessa la sentenza (siamo agli inizi del 2000), cioè in un periodo in cui l’elaborazione del danno esistenziale (da parte del formante dottrinale , prima, e del formante giurisprudenziale poi) era ancora in fieri - lascia chiaramente “l’amaro in bocca”… un senso di profonda ingiustizia. A tale atteggiamento negativo nei confronti del danno esistenziale e dei suoi “dintorni”, costituiti da abitudini di vita sconvolte, da aspettative frustrate, da speranze infrante, da affetti violati, da nuclei familiari distrutti, pone rimedio, con la sentenza in commento, la Suprema Corte, la quale - aderendo per relationem alle due sentenze nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 - ne ribadisce i principi, correggendo il giudice di appello e riconoscendo tutela diretta hic et nunc anche al danno non patrimoniale irreversibile derivante “dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare (e dalla) procurata assenza della fondamentale e necessaria figura paterna”; danno che si concretizza in una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ed é conseguentemente: i) tutelabile a norma dell’art. 2059 c.c.; ii) ontologicamente differente dal danno morale soggettivo contingente.
La palingenesi dell'art. 2059 C.C.: dove conduce il (nuovo) diritto vivente?
G. Ramaccioni
2004-01-01
Abstract
Un padre di famiglia muore a seguito di un incidente ferroviario, lasciando una moglie (di anni 37), con un figlio di anni 4 ed un secondo ancora in gestazione. Nel procedimento penale originatosi a seguito dell’incidente mortale si accerta una responsabilità per omicidio colposo in capo a G., quale dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato. Si instaura così, in sede civile, la causa di risarcimento dei danni (patrimoniali e non), che giunge avanti alla Corte di Appello di Bologna, la quale ritiene liquidabile, oltre al danno patrimoniale, soltanto il danno morale soggettivo subito dai familiari (inteso come ingiusta sofferenza psichica e contingente conseguente ad un fatto reato), quantificandolo attraverso una automatica applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale del capoluogo emiliano.Nulla la Corte territoriale dice, invece, in riferimento al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale , quasi a voler significare che tale danno non sia riconducibile ad alcuna categoria di danni ingiusti alla persona, ammessa e riconosciuta dall’ordinamento. La freddezza del ragionamento ad escludendum elaborato dalla Corte di Appelo di Bologna - anche se parametrata al contesto storico-giuridico in cui é stata emessa la sentenza (siamo agli inizi del 2000), cioè in un periodo in cui l’elaborazione del danno esistenziale (da parte del formante dottrinale , prima, e del formante giurisprudenziale poi) era ancora in fieri - lascia chiaramente “l’amaro in bocca”… un senso di profonda ingiustizia. A tale atteggiamento negativo nei confronti del danno esistenziale e dei suoi “dintorni”, costituiti da abitudini di vita sconvolte, da aspettative frustrate, da speranze infrante, da affetti violati, da nuclei familiari distrutti, pone rimedio, con la sentenza in commento, la Suprema Corte, la quale - aderendo per relationem alle due sentenze nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 - ne ribadisce i principi, correggendo il giudice di appello e riconoscendo tutela diretta hic et nunc anche al danno non patrimoniale irreversibile derivante “dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare (e dalla) procurata assenza della fondamentale e necessaria figura paterna”; danno che si concretizza in una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ed é conseguentemente: i) tutelabile a norma dell’art. 2059 c.c.; ii) ontologicamente differente dal danno morale soggettivo contingente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.