L’Autrice esamina il tema della corruzione inter privatos, alla luce della recente “legge comunitaria”2007 (l. 25 febbraio 2008, n. 34), il cui art. 29 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro un anno dall’emanazione, i decreti legislativi necessari a dare attuazione alla decisione-quadro del Consiglio europeo 2003/568/GAI, del 22 luglio 2003. Sebbene siano da tempo previste all’interno dell’ordinamento numerose ipotesi criminose settoria- li come, ad es., l’art. 2635 c.c. nell’ambito delle società commerciali, con la riforma in esame, per la prima volta in Italia, viene sancita in via generale la punibilità della corruzione in ambito privatistico. Già da tempo la questione della repressione della private commercial bribery era stata oggetto di molteplici interventi comunitari e interna- zionali, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale e l’armonizzazione normativa tra i vari Stati, attraverso l’individuazione di una approccio comune e coordinato. In attuazione di tali istanze sovranazionali, il legislatore interno ha previsto l’introduzione di una fattispecie criminosa generale che punisca la condotta di chi, nell’ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sè o per un terzo, direttamente o tra- mite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, semprechè tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali. La nuova fattispe- cie riflette una concezione “pubblicistica” della corruzione, ispirata al modello tedesco, in base alla quale il fenomeno corruttivo viene sanzionato non tanto perché lesivo del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore (c.d. concezione lealistica), ma soprattutto in conseguenza delle ripercussioni negative nell’ambito dell’economia di mercato. Deve, infine, essere salutata con favore la scelta del legislatore di prevedere anche la responsabilità con- corrente delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stata compiuta la corruzione privata, attraver- so l’inserimento di un’apposita norma fra i reati di cui alla Sezione III, Capo I, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.
L'introduzione nell'ordinamento italiano della fattispecie di corruzione privata: in attesa dell'attuazione della l. 25 febbraio 2008 n. 34
PERRONE D
2009-01-01
Abstract
L’Autrice esamina il tema della corruzione inter privatos, alla luce della recente “legge comunitaria”2007 (l. 25 febbraio 2008, n. 34), il cui art. 29 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro un anno dall’emanazione, i decreti legislativi necessari a dare attuazione alla decisione-quadro del Consiglio europeo 2003/568/GAI, del 22 luglio 2003. Sebbene siano da tempo previste all’interno dell’ordinamento numerose ipotesi criminose settoria- li come, ad es., l’art. 2635 c.c. nell’ambito delle società commerciali, con la riforma in esame, per la prima volta in Italia, viene sancita in via generale la punibilità della corruzione in ambito privatistico. Già da tempo la questione della repressione della private commercial bribery era stata oggetto di molteplici interventi comunitari e interna- zionali, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale e l’armonizzazione normativa tra i vari Stati, attraverso l’individuazione di una approccio comune e coordinato. In attuazione di tali istanze sovranazionali, il legislatore interno ha previsto l’introduzione di una fattispecie criminosa generale che punisca la condotta di chi, nell’ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sè o per un terzo, direttamente o tra- mite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, semprechè tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali. La nuova fattispe- cie riflette una concezione “pubblicistica” della corruzione, ispirata al modello tedesco, in base alla quale il fenomeno corruttivo viene sanzionato non tanto perché lesivo del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore (c.d. concezione lealistica), ma soprattutto in conseguenza delle ripercussioni negative nell’ambito dell’economia di mercato. Deve, infine, essere salutata con favore la scelta del legislatore di prevedere anche la responsabilità con- corrente delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stata compiuta la corruzione privata, attraver- so l’inserimento di un’apposita norma fra i reati di cui alla Sezione III, Capo I, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.