In tema di rimborso, vi è la tendenza da parte della giurisprudenza a qualificare il provvedimento di accoglimento parziale come diniego "implicito" (e non come diniego "tacito") per la parte del credito non riconosciuta. La questione non è di poco conto dal momento che, a seconda delle modalità con cui si manifesta il rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria di procedere alla restituzione delle somme richieste dal contribuente, sono previsti differenti termini processuali per poter adire al giudice tributario. In spregio ai principi fondanti l’agire amministrativo, si è assistito negli anni all’affermarsi di un orientamento giurisprudenziale che tende a qualificare l’atto di accoglimento parziale come provvedimento amministrativo (implicito) per la parte del credito non riconosciuta. Il rifiuto risulterebbe implicitamente contenuto all’interno dell’atto di rimborso parziale, il quale ultimo – una volta portato a conoscenza del contribuente – sarebbe idoneo ad esteriorizzare anche quanto in esso sottointeso; «e tanto bast[erebbe] per differenziare l’atto implicito rispetto alle ipotesi in cui si ha una manifestazione tacita di volontà (silenzio)». Stando a quest’ordine di idee, per effetto dell’equiparazione del diniego implicito al diniego espresso, il destinatario dell’atto sarebbe in ogni caso costretto a presentare ricorso entro il (più breve) termine di sessanta giorni per evitare di far decadere il suo diritto di difesa, pur laddove dovesse (legittimamente) sussistere il dubbio che il procedimento di accertamento del credito non sia giunto a conclusione per la parte non menzionata nell’atto medesimo. Si tratta di una ricostruzione, oltre che errata sul piano semantico, inaccettabile sotto il profilo giuridico; contraria ai più elementari principi sui quali si fonda il nostro ordinamento. La figura dell’atto di diniego implicito (di elaborazione giurisprudenziale), sovvertendo le regole che pacificamente governano l’agire amministrativo, genera confusione nei rapporti tra Fisco e contribuente, impedendo la piena realizzazione dei principi della buona amministrazione e del diritto di difesa.
Il silenzio dell’Amministrazione finanziaria negli atti di accoglimento parziale dell’istanza di rimborso (The silence of tax authorities in the acts of partial acceptance of tax refund applications)
Roberta Corriere
2024-01-01
Abstract
In tema di rimborso, vi è la tendenza da parte della giurisprudenza a qualificare il provvedimento di accoglimento parziale come diniego "implicito" (e non come diniego "tacito") per la parte del credito non riconosciuta. La questione non è di poco conto dal momento che, a seconda delle modalità con cui si manifesta il rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria di procedere alla restituzione delle somme richieste dal contribuente, sono previsti differenti termini processuali per poter adire al giudice tributario. In spregio ai principi fondanti l’agire amministrativo, si è assistito negli anni all’affermarsi di un orientamento giurisprudenziale che tende a qualificare l’atto di accoglimento parziale come provvedimento amministrativo (implicito) per la parte del credito non riconosciuta. Il rifiuto risulterebbe implicitamente contenuto all’interno dell’atto di rimborso parziale, il quale ultimo – una volta portato a conoscenza del contribuente – sarebbe idoneo ad esteriorizzare anche quanto in esso sottointeso; «e tanto bast[erebbe] per differenziare l’atto implicito rispetto alle ipotesi in cui si ha una manifestazione tacita di volontà (silenzio)». Stando a quest’ordine di idee, per effetto dell’equiparazione del diniego implicito al diniego espresso, il destinatario dell’atto sarebbe in ogni caso costretto a presentare ricorso entro il (più breve) termine di sessanta giorni per evitare di far decadere il suo diritto di difesa, pur laddove dovesse (legittimamente) sussistere il dubbio che il procedimento di accertamento del credito non sia giunto a conclusione per la parte non menzionata nell’atto medesimo. Si tratta di una ricostruzione, oltre che errata sul piano semantico, inaccettabile sotto il profilo giuridico; contraria ai più elementari principi sui quali si fonda il nostro ordinamento. La figura dell’atto di diniego implicito (di elaborazione giurisprudenziale), sovvertendo le regole che pacificamente governano l’agire amministrativo, genera confusione nei rapporti tra Fisco e contribuente, impedendo la piena realizzazione dei principi della buona amministrazione e del diritto di difesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.