Sull’erroneo presupposto che cessione d’azienda e conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle quote fossero operazioni sovrapponibili (perché idonee a realizzare i medesimi effetti), a lungo si è registrato un uso improprio dell’art. 20 del TUR, volto a legittimare la riqualificazione, in funzione antielusiva, di operazioni non sempre effettivamente preordinate al conseguimento di indebiti risparmi d’imposta. La mera ricorrenza del collegamento negoziale veniva considerata sintomatica della presenza di operazioni volte a dissimulare la cessione indiretta del complesso aziendale, senza verificare in concreto se le operazioni in parola rispondessero, al contrario, ad esigenze reali di riorganizzazione dell’attività imprenditoriale. Il mutato asseto normativo – volto a circoscrivere la portata applicativa dell’art. 20 del TUR – sembrerebbe, dunque, porsi in perfetta aderenza con la natura propria dell’Imposta di registro (quale imposta d’atto), al contempo assoggettando l’azione accertatrice delle condotte elusive alle garanzie procedurali previste dall’art. 10 bis dello Statuto del contribuente.

Conferimento d’azienda e successiva cessione di quote nella disciplina dell’imposta di registro tra legittima scelta negoziale ed illecito risparmio d’imposta

Roberta Corriere
2021-01-01

Abstract

Sull’erroneo presupposto che cessione d’azienda e conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle quote fossero operazioni sovrapponibili (perché idonee a realizzare i medesimi effetti), a lungo si è registrato un uso improprio dell’art. 20 del TUR, volto a legittimare la riqualificazione, in funzione antielusiva, di operazioni non sempre effettivamente preordinate al conseguimento di indebiti risparmi d’imposta. La mera ricorrenza del collegamento negoziale veniva considerata sintomatica della presenza di operazioni volte a dissimulare la cessione indiretta del complesso aziendale, senza verificare in concreto se le operazioni in parola rispondessero, al contrario, ad esigenze reali di riorganizzazione dell’attività imprenditoriale. Il mutato asseto normativo – volto a circoscrivere la portata applicativa dell’art. 20 del TUR – sembrerebbe, dunque, porsi in perfetta aderenza con la natura propria dell’Imposta di registro (quale imposta d’atto), al contempo assoggettando l’azione accertatrice delle condotte elusive alle garanzie procedurali previste dall’art. 10 bis dello Statuto del contribuente.
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