L'elaborato prende le mosse da una decisione con cui la Cassazione ha stabilito che l’adempimento dell’onere di repêchage rappresenta un elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e deve, pertanto, essere assolto prima del recesso. L’offerta di reimpiego in altra mansione formulata dal datore di lavoro successivamente al licenziamento non costituisce assolvimento dell’onere di repêchage e, anzi, rileva l’esistenza di una possibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni, ossia, una situazione che, se sussistente al momento del licenziamento, non potrebbe giustificarne l’adozione. Lo scritto analizza, dunque, i recenti approdi della giurisprudenza in materia di obbligo di repêchage.

Sull’assolvimento dell’obbligo di repêchage come prius rispetto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Riccardo Maraga
2022-01-01

Abstract

L'elaborato prende le mosse da una decisione con cui la Cassazione ha stabilito che l’adempimento dell’onere di repêchage rappresenta un elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e deve, pertanto, essere assolto prima del recesso. L’offerta di reimpiego in altra mansione formulata dal datore di lavoro successivamente al licenziamento non costituisce assolvimento dell’onere di repêchage e, anzi, rileva l’esistenza di una possibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni, ossia, una situazione che, se sussistente al momento del licenziamento, non potrebbe giustificarne l’adozione. Lo scritto analizza, dunque, i recenti approdi della giurisprudenza in materia di obbligo di repêchage.
2022
Italiano
3
3
7
5
Esperti anonimi
licenziamento per giustificato motivo oggettivo; obbligo di repêchage; tutela del lavoratore
1
info:eu-repo/semantics/article
262
Maraga, Riccardo
1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
none
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