Il presente saggio ha l’obiettivo di far emergere quali siano state le ragioni che hanno condotto molti tribunali italiani a stabilire che il CCNL per le imprese della vigilanza privata e servizi fiduciari non prevedesse dei livelli salariali conformi all'art. 36 Cost. per i mestieri di portiere e custode. Sul piano metodologico, l’indagine viene condotta principalmente attraverso l’analisi del formante giurisprudenziale, evidenziando i diversi orientamenti e i rispettivi limiti. Da un lato, la giurisprudenza non ha compreso fino in fondo le ragioni per le quali le organizzazioni sindacali abbiano deciso di stipulare un contratto collettivo con livelli salariali contenuti (sia pure temporaneamente), limitando di fatto lo scopo ultimo di tale CCNL, teso a governare un mercato esposto ad elevati tassi di lavoro irregolare. Dall’altro, le organizzazioni sindacali sono responsabili dell’intervento giudiziario su detto CCNL, per non averne adeguato i livelli salariali nell’arco di un decennio. Sebbene l'analisi del contenzioso sulla circoscritta questione non esaurisca la comprensione e la sistematizzazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di proporzionalità e sufficienza della retribuzione stabilita dai contratti collettivi, l’indagine consente di evidenziare che i giudici, per formazione e ruolo istituzionale, sono di frequente tesi a sovrapporre le loro valutazioni a quelle delle organizzazioni sindacali sottoscriventi il contratto collettivo - frutto di un legittimo esercizio dell’autonomia privata - e dunque meno inclini a recepire gli esiti del confronto negoziale, soprattutto in materia salariale.

La questione salariale tra formante giurisprudenziale e relazioni industriali: il caso del CCNL per le imprese della vigilanza privata e servizi fiduciari

Giovanni Piglialarmi
2023-01-01

Abstract

Il presente saggio ha l’obiettivo di far emergere quali siano state le ragioni che hanno condotto molti tribunali italiani a stabilire che il CCNL per le imprese della vigilanza privata e servizi fiduciari non prevedesse dei livelli salariali conformi all'art. 36 Cost. per i mestieri di portiere e custode. Sul piano metodologico, l’indagine viene condotta principalmente attraverso l’analisi del formante giurisprudenziale, evidenziando i diversi orientamenti e i rispettivi limiti. Da un lato, la giurisprudenza non ha compreso fino in fondo le ragioni per le quali le organizzazioni sindacali abbiano deciso di stipulare un contratto collettivo con livelli salariali contenuti (sia pure temporaneamente), limitando di fatto lo scopo ultimo di tale CCNL, teso a governare un mercato esposto ad elevati tassi di lavoro irregolare. Dall’altro, le organizzazioni sindacali sono responsabili dell’intervento giudiziario su detto CCNL, per non averne adeguato i livelli salariali nell’arco di un decennio. Sebbene l'analisi del contenzioso sulla circoscritta questione non esaurisca la comprensione e la sistematizzazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di proporzionalità e sufficienza della retribuzione stabilita dai contratti collettivi, l’indagine consente di evidenziare che i giudici, per formazione e ruolo istituzionale, sono di frequente tesi a sovrapporre le loro valutazioni a quelle delle organizzazioni sindacali sottoscriventi il contratto collettivo - frutto di un legittimo esercizio dell’autonomia privata - e dunque meno inclini a recepire gli esiti del confronto negoziale, soprattutto in materia salariale.
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