This paper looks into the possibility to consider trade unions as an autonomous and self-sufficient legal system. Analyzing case law, the paper shows that collective bargaining does not only perform a normative function – i.e., laying down the contents of the employment contract. Collective bargaining also sets down bodies and procedures to manage individual and collective conflict, so state jurisdiction is given a secondary role. This function might therefore contribute to reasserting the autonomy of trade unions.

Il contributo si occupa di verificare se sia ancora possibile considerare l’ordinamento intersindacale alla stregua di un ordinamento giuridico autonomo e autosufficiente rispetto a quello statuale. Attraverso l’analisi del dato giurisprudenziale, l’indagine evidenzia che la contrattazione collettiva non si limita a svolgere una funzione normativa, cioè a dettare i contenuti del contratto individuale di lavoro; diversamente, la sua funzione è anche quella di istituire degli organi e delle procedure deputati al governo del conflitto individuale e collettivo, rendendo alternativa e secondaria la giurisdizione dell’ordinamento statuale. È in questa funzione che si annida un importante elemento che potrebbe consentire di (ri)affermare l’autonomia dell’ordinamento intersindacale.

Cosa resta dell’autosufficienza dell’ordinamento intersindacale?

Giovanni Piglialarmi
2022-01-01

Abstract

This paper looks into the possibility to consider trade unions as an autonomous and self-sufficient legal system. Analyzing case law, the paper shows that collective bargaining does not only perform a normative function – i.e., laying down the contents of the employment contract. Collective bargaining also sets down bodies and procedures to manage individual and collective conflict, so state jurisdiction is given a secondary role. This function might therefore contribute to reasserting the autonomy of trade unions.
2022
Il contributo si occupa di verificare se sia ancora possibile considerare l’ordinamento intersindacale alla stregua di un ordinamento giuridico autonomo e autosufficiente rispetto a quello statuale. Attraverso l’analisi del dato giurisprudenziale, l’indagine evidenzia che la contrattazione collettiva non si limita a svolgere una funzione normativa, cioè a dettare i contenuti del contratto individuale di lavoro; diversamente, la sua funzione è anche quella di istituire degli organi e delle procedure deputati al governo del conflitto individuale e collettivo, rendendo alternativa e secondaria la giurisdizione dell’ordinamento statuale. È in questa funzione che si annida un importante elemento che potrebbe consentire di (ri)affermare l’autonomia dell’ordinamento intersindacale.
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