Il contributo, attraverso l'analisi normativa e giurisprudenziale, si pone l'obiettivo di chiarire che l'adozione di un piano di crisi ai sensi dell’art. 6 della L. 142/2001, adottato secondo le modalità ed i limiti imposti dalla normativa di riferimento e dalla prassi, consente anche di derogare in peius il trattamento economico minimo del socio lavoratore ma non anche il minimale contributivo, che dovrà invece essere parametrato sempre tenendo conto della retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento.

Il trattamento economico del socio lavoratore di una società cooperativa in stato di crisi

Giovanni Piglialarmi
2021-01-01

Abstract

Il contributo, attraverso l'analisi normativa e giurisprudenziale, si pone l'obiettivo di chiarire che l'adozione di un piano di crisi ai sensi dell’art. 6 della L. 142/2001, adottato secondo le modalità ed i limiti imposti dalla normativa di riferimento e dalla prassi, consente anche di derogare in peius il trattamento economico minimo del socio lavoratore ma non anche il minimale contributivo, che dovrà invece essere parametrato sempre tenendo conto della retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento.
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