La nozione di attività concorrenziale esercitata dal socio di società a responsabilità limitata anche per conto altrui e per interposta persona, si espande - sul modello normativo dettato dall’art. 2301 c.c. - fino al punto di includervi la nomina ad amministratore in una società di capitali o in un consorzio attivi nel medesimo settore, ed inibisce al socio anche di acquisire una posizione di controllo in una società di capitali concorrente, atteso che, così, si svolgerebbe sostanzialmente per conto proprio o altrui un’attività concorrente, ancorchè ci si nasconda talvolta dietro lo schermo di una persona giuridica, che appaia formalmente come un soggetto diverso dal socio su cui grava il divieto. Malgrado l’intenzione di avvalersi della clausola di esclusione per giusta causa del socio di società a responsabilità limitata non esiga che sia preceduta da alcun’intimazione al socio inadempiente, ciò nonostante allorchè l’effettivo ricorso al contenuto della clauso lastessa segua ad un prolungato periodo di inerzia da parte della società, idoneo a suscitare nel socio autore dell’attività sanzionata con il rimedio dell’esclusione, l’affidamento circa la sua proseguibilità, la delibera con cui venga disposta l’esclusione, contraddicendo ex abrupto un affidamento lungamente suscitato nel socio, è illegittima, per contrarietà all’osservanza degli obblighi di salvaguardia e di rispetto degli affidamenti suscitati, nonché di gradualità e di preavviso nell’adozione della grave misura dell’esclusione della società, che derivano dalla pacifica, doversosa applicazione del principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto anche nell’ambito dei rapporti societari, qualificando come abusivi e, perciò, illegittimi i comportamenti antitetici all’ottemperanza a simili obblighi. Dall’illegittimità della delibera, con cui venga disposta l’esclusione del socio di società a responsabilità limitata, discende l’inefficacia con effetto ex tunc della delibera stessa, in forza degli artt. 2479-ter e 2477, VII comma, c.c., con correlativa reintegrazione retroattiva in società del socio illegittimamente escluso.

Il non uso può essere indizio dell'abuso del diritto

Catania A
2020-01-01

Abstract

La nozione di attività concorrenziale esercitata dal socio di società a responsabilità limitata anche per conto altrui e per interposta persona, si espande - sul modello normativo dettato dall’art. 2301 c.c. - fino al punto di includervi la nomina ad amministratore in una società di capitali o in un consorzio attivi nel medesimo settore, ed inibisce al socio anche di acquisire una posizione di controllo in una società di capitali concorrente, atteso che, così, si svolgerebbe sostanzialmente per conto proprio o altrui un’attività concorrente, ancorchè ci si nasconda talvolta dietro lo schermo di una persona giuridica, che appaia formalmente come un soggetto diverso dal socio su cui grava il divieto. Malgrado l’intenzione di avvalersi della clausola di esclusione per giusta causa del socio di società a responsabilità limitata non esiga che sia preceduta da alcun’intimazione al socio inadempiente, ciò nonostante allorchè l’effettivo ricorso al contenuto della clauso lastessa segua ad un prolungato periodo di inerzia da parte della società, idoneo a suscitare nel socio autore dell’attività sanzionata con il rimedio dell’esclusione, l’affidamento circa la sua proseguibilità, la delibera con cui venga disposta l’esclusione, contraddicendo ex abrupto un affidamento lungamente suscitato nel socio, è illegittima, per contrarietà all’osservanza degli obblighi di salvaguardia e di rispetto degli affidamenti suscitati, nonché di gradualità e di preavviso nell’adozione della grave misura dell’esclusione della società, che derivano dalla pacifica, doversosa applicazione del principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto anche nell’ambito dei rapporti societari, qualificando come abusivi e, perciò, illegittimi i comportamenti antitetici all’ottemperanza a simili obblighi. Dall’illegittimità della delibera, con cui venga disposta l’esclusione del socio di società a responsabilità limitata, discende l’inefficacia con effetto ex tunc della delibera stessa, in forza degli artt. 2479-ter e 2477, VII comma, c.c., con correlativa reintegrazione retroattiva in società del socio illegittimamente escluso.
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