La terza sezione della Suprema Corte, nell’ordinanza che qui si commenta, cassa con rinvio una sentenza di merito che aveva escluso l’obbligo risarcitorio a carico del depositario il quale aveva subito una rapina con sottrazione di un bene mobile consegnatogli per la riparazione e tale evento non era stato immediatamente comunicato al depositante. Il presente commento, oltre ad indagare la ratio decidendi della citata ordinanza, ripercorre l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che si è avuta sull’art. 1780 cod. civ.
Fatto non imputabile e perdita di un bene mobile consegnato per la riparazione
Liberati Buccianti, Giovanni
2018-01-01
Abstract
La terza sezione della Suprema Corte, nell’ordinanza che qui si commenta, cassa con rinvio una sentenza di merito che aveva escluso l’obbligo risarcitorio a carico del depositario il quale aveva subito una rapina con sottrazione di un bene mobile consegnatogli per la riparazione e tale evento non era stato immediatamente comunicato al depositante. Il presente commento, oltre ad indagare la ratio decidendi della citata ordinanza, ripercorre l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che si è avuta sull’art. 1780 cod. civ.File in questo prodotto:
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