Con il presente contributo si tenta di fornire una soluzione interpretativa della terza nozione di disastro prevista all’art. 452-quater c.p., considerata il risultato della positivizzazione delle soluzioni adottate negli anni dalla giurisprudenza in relazione al c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p. Si ritiene che il disastro ambientale-sanitario, non discostandosi dalla struttura degli altri disastri disciplinati dal codice penale, assuma natura di reato a duplice evento: l’uno materiale ed effettivo (evento di danno), ossia il fatto di compromissione ambientale; l’altro potenziale (evento di pericolo), ossia “l’offesa” alla pubblica incolumità che ne deriva.
Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario
Marina Poggi d'Angelo
2019-01-01
Abstract
Con il presente contributo si tenta di fornire una soluzione interpretativa della terza nozione di disastro prevista all’art. 452-quater c.p., considerata il risultato della positivizzazione delle soluzioni adottate negli anni dalla giurisprudenza in relazione al c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p. Si ritiene che il disastro ambientale-sanitario, non discostandosi dalla struttura degli altri disastri disciplinati dal codice penale, assuma natura di reato a duplice evento: l’uno materiale ed effettivo (evento di danno), ossia il fatto di compromissione ambientale; l’altro potenziale (evento di pericolo), ossia “l’offesa” alla pubblica incolumità che ne deriva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.