Con il presente contributo si tenta di fornire una soluzione interpretativa della terza nozione di disastro prevista all’art. 452-quater c.p., considerata il risultato della positivizzazione delle soluzioni adottate negli anni dalla giurisprudenza in relazione al c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p. Si ritiene che il disastro ambientale-sanitario, non discostandosi dalla struttura degli altri disastri disciplinati dal codice penale, assuma natura di reato a duplice evento: l’uno materiale ed effettivo (evento di danno), ossia il fatto di compromissione ambientale; l’altro potenziale (evento di pericolo), ossia “l’offesa” alla pubblica incolumità che ne deriva.

Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario

Marina Poggi d'Angelo
2019-01-01

Abstract

Con il presente contributo si tenta di fornire una soluzione interpretativa della terza nozione di disastro prevista all’art. 452-quater c.p., considerata il risultato della positivizzazione delle soluzioni adottate negli anni dalla giurisprudenza in relazione al c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p. Si ritiene che il disastro ambientale-sanitario, non discostandosi dalla struttura degli altri disastri disciplinati dal codice penale, assuma natura di reato a duplice evento: l’uno materiale ed effettivo (evento di danno), ossia il fatto di compromissione ambientale; l’altro potenziale (evento di pericolo), ossia “l’offesa” alla pubblica incolumità che ne deriva.
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