Il contributo analizza la sentenza del TAR Emilia-Romagna 9 giugno 2025, n. 635 la quale ha stabilito che ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023, l’eventuale applicazione da parte dell’operatore economico di un trattamento economico e normativo diverso da quello previsto dal CCNL indicato nel bando di gara deve essere specificata nell’offerta o comunque chiarita nel corso del procedimento interlocutorio avviato dalla stazione appaltante e non invece per la prima volta negli scritti di causa, non potendo di conseguenza il suddetto rilievo tardivo essere utilizzato per inficiare il giudizio precedentemente espresso dall’ente appaltante all’esito della gara.

Appalti pubblici e autonomia collettiva: oltre l’equivalenza, l’opportunità di rivedere i campi di applicazione dei contratti collettivi

giovanni piglialarmi
2025-01-01

Abstract

Il contributo analizza la sentenza del TAR Emilia-Romagna 9 giugno 2025, n. 635 la quale ha stabilito che ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023, l’eventuale applicazione da parte dell’operatore economico di un trattamento economico e normativo diverso da quello previsto dal CCNL indicato nel bando di gara deve essere specificata nell’offerta o comunque chiarita nel corso del procedimento interlocutorio avviato dalla stazione appaltante e non invece per la prima volta negli scritti di causa, non potendo di conseguenza il suddetto rilievo tardivo essere utilizzato per inficiare il giudizio precedentemente espresso dall’ente appaltante all’esito della gara.
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