L’art. 3, comma 2, L. 12 dicembre 2012, n. 219, nella parte in cui regola l’istituto del versamento diretto, quale strumento posto a garanzia del diritto al mantenimento della prole, viene interpretato dal Tribunale di Mantova nell’ottica dell’art. 8 legge sul divorzio, a cui la citata norma fa espresso rinvio. L’ordine al terzo, debitore del genitore inadempiente, di versare quanto da lui dovuto nelle mani dell’altro genitore per il mantenimento del figlio minore è, per il giudice mantovano, un ordine stragiudiziale, che viene formulato dal creditore della prestazione di mantenimento. Viene così data un’interpretazione correttiva a quanto dispone l’art. 3, L. n. 219, là dove attribuisce natura giudiziale all’ordine al terzo, che viene avvalorata in ragione dei principii di economia e semplificazione processuale, nonché di effettività della tutela dei diritti.
Figli non matrimoniali : diritto al mantenimento e natura dell’ordine di pagamento al terzo, debitore del genitore inadempiente
TARRICONE, SILVIA
2017-01-01
Abstract
L’art. 3, comma 2, L. 12 dicembre 2012, n. 219, nella parte in cui regola l’istituto del versamento diretto, quale strumento posto a garanzia del diritto al mantenimento della prole, viene interpretato dal Tribunale di Mantova nell’ottica dell’art. 8 legge sul divorzio, a cui la citata norma fa espresso rinvio. L’ordine al terzo, debitore del genitore inadempiente, di versare quanto da lui dovuto nelle mani dell’altro genitore per il mantenimento del figlio minore è, per il giudice mantovano, un ordine stragiudiziale, che viene formulato dal creditore della prestazione di mantenimento. Viene così data un’interpretazione correttiva a quanto dispone l’art. 3, L. n. 219, là dove attribuisce natura giudiziale all’ordine al terzo, che viene avvalorata in ragione dei principii di economia e semplificazione processuale, nonché di effettività della tutela dei diritti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


