Il casellario giudiziale è uno strumento che agevola il controllo sociale e favorisce il mantenimento della sicurezza in società, facilitando la cooperazione informativa tra autorità. Inoltre, la conoscenza del curriculum giudiziario (spec. se criminale) di una persona, laddove questa sia sottoposta a giudizio, assicura pure una più corretta – cioè, una quanto più individualizzata possibile – amministrazione della giustizia al caso concreto. La circolazione dei dati iscritti nel casier judiciaire (dei criminal records in particolare) assume infine, e per gli scopi più sfaccettati, una peculiare pregnanza negli odierni assetti ordinamentali: orientati dalla trasparenza imposta dal c.d. capitalismo della sorveglianza. La visibilità del passato giuridicamente rilevante di un soggetto, tuttavia, porta con sé rischi e conseguenze lesive non indifferenti che impattano su diritti e libertà fondamentali di chi viene di fatto pregiudicato dall’esistenza di una certa iscrizione a carico. Se si ha riguardo all’art. 27 Cost., ad esempio, è sicuramente in contrasto con la presunzione di innocenza e col percorso rieducativo-risocializzante del condannato il pensiero ‘delinquente una volta, criminale per sempre’ ; eppure, tale idea stigmatizzante è il portato diretto di una fedina penale già macchiata.

Dimmi che iscrizioni hai e ti dirò chi sei. La memoria del casellario giudiziale e le sue ricadute giuridico sociali. Un invito allo studio

Marco Cecchi
2025-01-01

Abstract

Il casellario giudiziale è uno strumento che agevola il controllo sociale e favorisce il mantenimento della sicurezza in società, facilitando la cooperazione informativa tra autorità. Inoltre, la conoscenza del curriculum giudiziario (spec. se criminale) di una persona, laddove questa sia sottoposta a giudizio, assicura pure una più corretta – cioè, una quanto più individualizzata possibile – amministrazione della giustizia al caso concreto. La circolazione dei dati iscritti nel casier judiciaire (dei criminal records in particolare) assume infine, e per gli scopi più sfaccettati, una peculiare pregnanza negli odierni assetti ordinamentali: orientati dalla trasparenza imposta dal c.d. capitalismo della sorveglianza. La visibilità del passato giuridicamente rilevante di un soggetto, tuttavia, porta con sé rischi e conseguenze lesive non indifferenti che impattano su diritti e libertà fondamentali di chi viene di fatto pregiudicato dall’esistenza di una certa iscrizione a carico. Se si ha riguardo all’art. 27 Cost., ad esempio, è sicuramente in contrasto con la presunzione di innocenza e col percorso rieducativo-risocializzante del condannato il pensiero ‘delinquente una volta, criminale per sempre’ ; eppure, tale idea stigmatizzante è il portato diretto di una fedina penale già macchiata.
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