La Cassazione (sent. 8 agosto 2014, n. 17811) afferma l’ammissibilità dello scio- glimento convenzionale del fondo patrimoniale, nonché la necessità che anche i figli minori e concepiti prestino il loro consenso. In merito si rileva come la legittima- zione a intervenire all’atto spetti a tutti i titolari di bisogni idonei a essere soddisfatti attraverso l’impiego dei beni vincolati e dunque anche ai figli maggiorenni non auto- sufficienti, in quanto membri effettivi del nucleo familiare.

L'ammissibilità dello scioglimento consensuale del fondo patrimoniale e la legittimazione sostanziale dei figli

Barbaro S
2016-01-01

Abstract

La Cassazione (sent. 8 agosto 2014, n. 17811) afferma l’ammissibilità dello scio- glimento convenzionale del fondo patrimoniale, nonché la necessità che anche i figli minori e concepiti prestino il loro consenso. In merito si rileva come la legittima- zione a intervenire all’atto spetti a tutti i titolari di bisogni idonei a essere soddisfatti attraverso l’impiego dei beni vincolati e dunque anche ai figli maggiorenni non auto- sufficienti, in quanto membri effettivi del nucleo familiare.
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