La Cassazione (sent. 8 agosto 2014, n. 17811) afferma l’ammissibilità dello scio- glimento convenzionale del fondo patrimoniale, nonché la necessità che anche i figli minori e concepiti prestino il loro consenso. In merito si rileva come la legittima- zione a intervenire all’atto spetti a tutti i titolari di bisogni idonei a essere soddisfatti attraverso l’impiego dei beni vincolati e dunque anche ai figli maggiorenni non auto- sufficienti, in quanto membri effettivi del nucleo familiare.
L'ammissibilità dello scioglimento consensuale del fondo patrimoniale e la legittimazione sostanziale dei figli
Barbaro S
2016-01-01
Abstract
La Cassazione (sent. 8 agosto 2014, n. 17811) afferma l’ammissibilità dello scio- glimento convenzionale del fondo patrimoniale, nonché la necessità che anche i figli minori e concepiti prestino il loro consenso. In merito si rileva come la legittima- zione a intervenire all’atto spetti a tutti i titolari di bisogni idonei a essere soddisfatti attraverso l’impiego dei beni vincolati e dunque anche ai figli maggiorenni non auto- sufficienti, in quanto membri effettivi del nucleo familiare.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


