Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il contratto di apprendistato “deve essere considerato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da una prima fase contraddistinta da una causa mista” ed una “seconda fase eventuale, condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., che rientra nel novero del rapporto di lavoro subordinato”. La nota riflette sull'applicazione della disciplina del licenziamento così come modificata dal d.lgs. n. 23/2015 al contratto di apprendistato.

Apprendistato: qualificazione e disciplina del recesso

Giovanni Piglialarmi
2018-01-01

Abstract

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il contratto di apprendistato “deve essere considerato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da una prima fase contraddistinta da una causa mista” ed una “seconda fase eventuale, condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., che rientra nel novero del rapporto di lavoro subordinato”. La nota riflette sull'applicazione della disciplina del licenziamento così come modificata dal d.lgs. n. 23/2015 al contratto di apprendistato.
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