The comment analyzes the compatibility of the precautionary principle with the safety obligation to art. 2087 c.c. with particular reference to the presence of electromagnetic fields in the workplace, highlighting how the employer’s “precautionary” action cannot consist in adopting protective measures beyond those imposed by the law for the protection of health. The precautionary principle, in fact, in the absence of a law that establishes a precise legal duty, isn’t likely to generate constraints in relationships between employer and employee.

Il commento che segue analizza la compatibilità del principio di precauzione con l’obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. con particolare riferimento alla presenza dei campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro, evidenziando come l’agire “in via precauzionale” del datore di lavoro non possa consistere nell’adottare misure di tutela oltre quelle imposte dalla legge per la tutela della salute. Il principio di precauzione, infatti, in assenza di una legge che stabilisca un preciso dovere giuridico, non è suscettibile di generare dei vincoli nei rapporti tra privati.

Elettrosmog e principio di precauzione: una lettura giuslavoristica

Giovanni Piglialarmi
2024-01-01

Abstract

The comment analyzes the compatibility of the precautionary principle with the safety obligation to art. 2087 c.c. with particular reference to the presence of electromagnetic fields in the workplace, highlighting how the employer’s “precautionary” action cannot consist in adopting protective measures beyond those imposed by the law for the protection of health. The precautionary principle, in fact, in the absence of a law that establishes a precise legal duty, isn’t likely to generate constraints in relationships between employer and employee.
2024
Il commento che segue analizza la compatibilità del principio di precauzione con l’obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. con particolare riferimento alla presenza dei campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro, evidenziando come l’agire “in via precauzionale” del datore di lavoro non possa consistere nell’adottare misure di tutela oltre quelle imposte dalla legge per la tutela della salute. Il principio di precauzione, infatti, in assenza di una legge che stabilisca un preciso dovere giuridico, non è suscettibile di generare dei vincoli nei rapporti tra privati.
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