L’autonomia collettiva ben può elaborare forme di rappresentanza ulteriori, rinunciando altresì alle prerogative di cui alla l. n. 300 del 1970, ma i contratti collettivi – come il c.d. Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014, che ha natura di accordo interconfederale – non possono sostituirsi alla legge e, pertanto, condizionare anche le sigle sindacali non firmatarie: pertanto, il datore di lavoro che impedisca la costituzione di una RSA a un sindacato non firmatario realizza una condotta antisindacale.

Costituzione della RSA e legittimazione ex art. 28 l. n. 300 del 1970 tra fratture e ricomposizioni del sistema

GIOVANNI PIGLIALARMI
2019-01-01

Abstract

L’autonomia collettiva ben può elaborare forme di rappresentanza ulteriori, rinunciando altresì alle prerogative di cui alla l. n. 300 del 1970, ma i contratti collettivi – come il c.d. Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014, che ha natura di accordo interconfederale – non possono sostituirsi alla legge e, pertanto, condizionare anche le sigle sindacali non firmatarie: pertanto, il datore di lavoro che impedisca la costituzione di una RSA a un sindacato non firmatario realizza una condotta antisindacale.
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