La nota commenta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28824 del 4 ottobre 2022, secondo la quale se la cessione d’azienda è nulla, il rapporto di lavoro prosegue con il cedente anche se il lavoratore ha convenuto con il cessionario un incentivo all’esodo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Infatti, l’accordo trasattivo per la risoluzione del rapporto di lavoro stipulato tra il lavoratore e il cessionario è res inter alios acta e dunque non può comportare alcun effetto risolutivo rispetto al rapporto intercorrente tra il lavoratore e l’impresa cedente, ricostituto a seguito della dichiarazione di nullità della cessione d’azienda per violazione dell’art. 2112 c.c.
Nullità della cessione d’azienda e obbligazioni retributive: la Cassazione conferma la tesi della «doppia retribuzione» (e del doppio rapporto di lavoro)
Giovanni Piglialarmi
2023-01-01
Abstract
La nota commenta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28824 del 4 ottobre 2022, secondo la quale se la cessione d’azienda è nulla, il rapporto di lavoro prosegue con il cedente anche se il lavoratore ha convenuto con il cessionario un incentivo all’esodo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Infatti, l’accordo trasattivo per la risoluzione del rapporto di lavoro stipulato tra il lavoratore e il cessionario è res inter alios acta e dunque non può comportare alcun effetto risolutivo rispetto al rapporto intercorrente tra il lavoratore e l’impresa cedente, ricostituto a seguito della dichiarazione di nullità della cessione d’azienda per violazione dell’art. 2112 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


