Il tema attorno al quale maturano le due decisioni in commento è quello relativo alla sussistenza o meno nell’ordinamento di un diritto a trattare con il datore di lavoro, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013. La peculiarità delle pronunce del Tribunale di Roma riguarda il mancato coinvolgimento di sigle sindacali minori nel negoziato per il rinnovo del contratto collettivo aziendale.
Rappresentatività sindacale e diritto a negoziare
Giovanni Piglialarmi
2019-01-01
Abstract
Il tema attorno al quale maturano le due decisioni in commento è quello relativo alla sussistenza o meno nell’ordinamento di un diritto a trattare con il datore di lavoro, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013. La peculiarità delle pronunce del Tribunale di Roma riguarda il mancato coinvolgimento di sigle sindacali minori nel negoziato per il rinnovo del contratto collettivo aziendale.File in questo prodotto:
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