Il Tribunale del riesame, nell’ipotesi in cui la difesa presenti confutazioni del quadro indiziario, non può confermare la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di un indagato identificato unicamente in base a una comparazione tra fermo-immagine estratti da videoriprese non depositate (c.d. frames) e fotografie presenti agli atti d’ufficio della polizia giudiziaria (nella specie: cartellini anagrafici e foto-segnaletici). La Suprema Corte, avvalorando l’applicazione del paradigma falsificazionista al processo decisionale del giudice, sostiene che l’apprezzamento dell’organo giudicante debba essere completo. In tal senso, afferma che non si può prescindere dalla “considerazione e approfondita valutazione di quegli elementi di critica e confutazione del quadro indiziario provenienti dalla difesa dell’indagato, la cui omissione comporta violazione dell’art. 292, co. 2-ter c.p.p. ove concernente specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, come tali distinte da generiche deduzioni o indicazioni di elementi ritenuti favorevoli dalla difesa e la cui specifica confutazione s’impone, pertanto, al giudice della cautela così come a quello del riesame”.

Comparazione fra cartellini foto-segnaletici e fermo-immagine non verificabili dalla difesa: annullamento per vizio di motivazione

Marco Cecchi
2017-01-01

Abstract

Il Tribunale del riesame, nell’ipotesi in cui la difesa presenti confutazioni del quadro indiziario, non può confermare la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di un indagato identificato unicamente in base a una comparazione tra fermo-immagine estratti da videoriprese non depositate (c.d. frames) e fotografie presenti agli atti d’ufficio della polizia giudiziaria (nella specie: cartellini anagrafici e foto-segnaletici). La Suprema Corte, avvalorando l’applicazione del paradigma falsificazionista al processo decisionale del giudice, sostiene che l’apprezzamento dell’organo giudicante debba essere completo. In tal senso, afferma che non si può prescindere dalla “considerazione e approfondita valutazione di quegli elementi di critica e confutazione del quadro indiziario provenienti dalla difesa dell’indagato, la cui omissione comporta violazione dell’art. 292, co. 2-ter c.p.p. ove concernente specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, come tali distinte da generiche deduzioni o indicazioni di elementi ritenuti favorevoli dalla difesa e la cui specifica confutazione s’impone, pertanto, al giudice della cautela così come a quello del riesame”.
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