Nella pronuncia che si commenta, attenendosi alla lettera della legge, la Corte di cassazione afferma che non è ammessa la modifica dell’imputazione nell’ambito del rito abbreviato incondizionato. Nel procedimento ex artt. 438 e ss. c.p.p., infatti, una variazione dell’accusa – nei termini di riqualificazione delle modalità materiali di esecuzione della condotta tipica (originariamente imputata e contestata) – è possibile solamente per fatti emersi a seguito di integrazione probatoria o istruttoria.

Nessuna ‘‘sorpresa processuale’’ per chi sceglie l’abbreviato, salvo novità probatorie

Marco Cecchi
2022-01-01

Abstract

Nella pronuncia che si commenta, attenendosi alla lettera della legge, la Corte di cassazione afferma che non è ammessa la modifica dell’imputazione nell’ambito del rito abbreviato incondizionato. Nel procedimento ex artt. 438 e ss. c.p.p., infatti, una variazione dell’accusa – nei termini di riqualificazione delle modalità materiali di esecuzione della condotta tipica (originariamente imputata e contestata) – è possibile solamente per fatti emersi a seguito di integrazione probatoria o istruttoria.
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